IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento del numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con delibera trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 4 marzo 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto, inoltre, il comma 20 del citato art. 39 che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici, con organico superiore alle 200 unita'; Considerato che, essendo scaduto il primo trimestre 1998, occorre stabilire il numero delle assunzioni effettuabili in coerenza con l'obiettivo di riduzione programmata del personale in servizio al 31 dicembre 1997; Preso atto delle prime stime del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997 e che sulla base delle proiezioni nel corso del 1998 dovrebbero verificarsi circa 20.000 uscite, ivi comprese quelle relative agli enti pubblici non economici; Considerato peraltro che nei primi mesi del 1998 si e' avuto un numero di uscite dal servizio inferiore a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente; Tenuto conto che 3.800 unita' da assumere sono riservate per le finalita' previste dall'art. 39, commi 5, 6, 14 e 15, della legge n. 449 del 1997; Visto, altresi', l'art. 39, comma 15, della citata legge n. 449 del 1997 che consente alle amministrazioni dello Stato di assumere 200 unita' di personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze; Considerato che le predette amministrazioni hanno avanzato richiesta per far fronte a sopraggiunte necessita' operative derivanti da provvedimenti legislativi; Rilevato che tali richieste superano le 200 unita' previste; Considerato che si rende necessario ricondurre il contingente di 370 unita' richieste alle 200 previste dalla legge n. 449 del 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1998; Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' e' assegnato, per l'anno in corso, un primo contingente complessivo di 3.500 nuovi dipendenti da assumere con decorrenza 1 luglio 1998. Il contingente complessivo e' assegnato alle singole amministrazioni come specificato nella allegata tabella 1. L'assunzione di eventuali idonei di concorsi e' subordinata al preventivo espletamento delle procedure di mobilita'.