IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge  27 dicembre 1997, n. 449, ed  in particolare l'art.
39 che prevede,  al comma 2, l'obiettivo  della riduzione complessiva
del personale in  servizio alla data del 31 dicembre  1998, in misura
non inferiore all'1 per cento del  numero delle unita' in servizio al
31  dicembre 1997  e, al  comma  3, la  determinazione, con  delibera
trimestrale del  Consiglio dei Ministri, del  numero delle assunzioni
delle  singole  amministrazioni  dello Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo;
  Visto  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica,  in data  4 marzo 1998,  con il  quale sono
stati individuati  i criteri  ed i parametri  per la  valutazione, su
basi statistiche  omogenee, del numero complessivo  dei dipendenti in
servizio  nelle amministrazioni  dello  Stato,  anche ad  ordinamento
autonomo;
  Visto,  inoltre,  il  comma  20  del citato  art.  39  che  prevede
l'applicazione del disposto dei commi 2  e 3 anche agli enti pubblici
non economici, con organico superiore alle 200 unita';
  Considerato che,  essendo scaduto il primo  trimestre 1998, occorre
stabilire  il numero  delle assunzioni  effettuabili in  coerenza con
l'obiettivo di riduzione programmata del  personale in servizio al 31
dicembre 1997;
  Preso atto  delle prime stime  del personale in servizio  alla data
del 31 dicembre 1997 e che  sulla base delle proiezioni nel corso del
1998 dovrebbero verificarsi circa  20.000 uscite, ivi comprese quelle
relative agli enti pubblici non economici;
  Considerato peraltro  che nei primi  mesi del  1998 si e'  avuto un
numero di uscite  dal servizio inferiore a  quello del corrispondente
periodo dell'anno precedente;
  Tenuto conto  che 3.800  unita' da assumere  sono riservate  per le
finalita' previste dall'art. 39, commi 5,  6, 14 e 15, della legge n.
449 del 1997;
  Visto, altresi', l'art. 39, comma 15, della citata legge n. 449 del
1997 che  consente alle amministrazioni  dello Stato di  assumere 200
unita'  di personale  dotato di  alta professionalita',  anche al  di
fuori  della  dotazione  organica risultante  dalla  rilevazione  dei
carichi  di lavoro  prevista dall'art.  3,  comma 5,  della legge  24
dicembre 1993, n. 537, in  ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta  rilevazione,  a  seguito di  provvedimenti  legislativi  di
attribuzione di nuove e specifiche competenze;
  Considerato   che  le   predette  amministrazioni   hanno  avanzato
richiesta  per   far  fronte  a  sopraggiunte   necessita'  operative
derivanti da provvedimenti legislativi;
  Rilevato che tali richieste superano le 200 unita' previste;
  Considerato che  si rende  necessario ricondurre il  contingente di
370 unita' richieste alle 200 previste dalla legge n. 449 del 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 1998;
  Sulla proposta dei  Ministri per la funzione pubblica  e gli affari
regionali  e   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle amministrazioni dello Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e
agli enti pubblici non economici  con organico superiore a 200 unita'
e' assegnato, per  l'anno in corso, un  primo contingente complessivo
di 3.500 nuovi dipendenti da assumere con decorrenza 1 luglio 1998.
  Il    contingente   complessivo    e'   assegnato    alle   singole
amministrazioni come specificato nella allegata tabella 1.
  L'assunzione  di eventuali  idonei  di concorsi  e' subordinata  al
preventivo espletamento delle procedure di mobilita'.